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Sez. L, Sentenza n. 2420 del 08/02/2016 (Rv. 638726 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratti a termine in somministrazione - Decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Decorrenza - Comunicazione di scadenza del rapporto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638726-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il contratto a termine in somministrazione cessa allo spirare del termine senza alcun onere di comunicazione del recesso, sicché il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, previsto per l'ipotesi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, non può che decorrere dalla data di scadenza originariamente predeterminata, senza che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte legittimi un corrispondente affidamento del lavoratore e renda indispensabile una comunicazione contraria del somministratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)