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Sez. 5, Sentenza n. 21870 del 02/08/2024 (Rv. 671880-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento tributario - Raddoppio dei termini, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Estensione automatica al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671880-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)