diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15999 del 07/06/2024 (Rv. 671289-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una s.a.s. - Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis - Accertamento del reddito imputato ai soci accomandanti - Applicabilità.
Stato
decisa il 2024-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671289-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anche del reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)