Sez. 1, Sentenza n. 19128 del 03/09/2009 (Rv. 610343 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Patrocinio di enti non statali da parte dell'Avvocatura dello Stato - Art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Notificazione della sentenza presso la cancelleria del giudice adìto - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento - Disciplina generale delle notificazioni - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione presso l'ufficio dell'Avvocatura - Necessità.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
Nelle controversie in cui la difesa di enti non statali sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, sia a titolo di patrocinio obbligatorio che a titolo di patrocinio facoltativo, la notificazione della sentenza effettuata presso la cancelleria, sia pure in difetto dell'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adìto, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti dell'ente difeso dall'Avvocatura. Non è infatti applicabile la disciplina speciale dettata dall'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non richiamata dal r.d. n. 1677 del 1933, ed incompatibile tanto con l'art. 11 di tale decreto, relativo alle ipotesi di patrocinio obbligatorio, quanto con l'art. 1, secondo comma, espressamente richiamato dall'art. 45 per le ipotesi di patrocinio facoltativo. Trova pertanto applicazione la normativa generale del codice di procedura civile in materia di notificazioni, con la conseguenza che, una volta costituitasi in giudizio l'Avvocatura dello Stato, le notificazioni devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., presso l'ufficio della stessa nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il giudizio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)