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Sez. L, Sentenza n. 1408 del 04/02/2002 (Rv. 552049 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Patrocinio di amministrazioni non statali - Applicabilità all'Avvocatura della disciplina sull'elezione di domicilio - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552049-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

In ipotesi di patrocinio di un ente non statale, anche sull'Avvocatura dello Stato grava l'onere di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 e devono pertanto, in mancanza della suddetta elezione, ritenersi valide le notificazioni effettuate presso la cancelleria del giudice procedente, a nulla rilevando che il citato art. 82 preveda il suddetto onere solo a carico di coloro che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale cui sono assegnati, giacché, essendo la norma intesa ad evitare le difficoltà di comunicazioni e notificazioni da effettuarsi in luoghi lontani dalla sede ove si svolge il processo, il riferimento al Tribunale cui è assegnato il difensore (in quanto diverso da quello nella cui circoscrizione si svolge il giudizio) rileva solo quale circostanza presa in considerazione perché comportante la necessità di notificazioni al di fuori della circoscrizione in cui è situato l'ufficio giudiziario procedente e non può, perciò, essere intesa quale implicita esclusione del suddetto onere per quei difensori che (come gli avvocati dello Stato) non siano "assegnati" ad alcun Tribunale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1 com. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)