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Sez. 1, Sentenza n. 5020 del 20/05/1998 (Rv. 515590 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Versamento dell'IRPEF da parte dell'ente erogatore per indennità di buonuscita erogata a dipendente statale - Domanda di quest'ultimo diretta al parziale rimborso di tale versamento - Decadenza ex art. 38 comma secondo del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Liquidazioni delle indennità successive al primo gennaio 1980 - Operatività della decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515590-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La domanda di rimborso di quote dell'IRPEF applicata dall'Ente erogatore, quale sostituto d'imposta, sull'indennità di buonuscita, secondo le disposizioni del d.P.R. n. 597 del 1973, è soggetta, trattandosi di "versamento diretto" al termine di decadenza di diciotto mesi dalla relativa esecuzione di tale atto, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, facendosi eccezione soltanto nel caso di liquidazione della prestazione in periodo successivo al 31 dicembre 1979, nel quale giusto il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, l'applicabilità dei nuovi e più favorevoli criteri ha luogo su semplice istanza dell'interessato e senza che rilevi la mancata presentazione della domanda suddetta. (Vedi Corte Cost. n. 400/87).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)