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Sez. 1, Sentenza n. 10726 del 02/12/1996 (Rv. 500964 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Dipendente collocato a riposo prima del 1 gennaio 1974 - Imposta di ricchezza mobile e complementare - Sua applicabilità anche sull'indennità di buonuscita corrisposta dopo tale data - Rimborsi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 400 del 1987 - Decadenza ex art. 38 secondo comma d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500964-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

L'indennità di buonuscita erogata a dipendente statale collocato a riposo in data antecedente al primo gennaio 1974 è soggetta, nella sua interezza, all'imposta di ricchezza mobile e complementare, anche se corrisposta, in tutto o in parte successivamente a tale data; ciò alla luce delle norme transitorie di cui agli artt. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 100 del d.P.R. n. 602 del 1973. Quanto alla domanda del dipendente stesso, rivolta al rimborso del tributo in conformità dei più favorevoli criteri risultanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 11 novembre 1987 n. 400, e presentata nel vigore del d.P.R. n. 602 del 1973, essa è soggetta alla decadenza contemplata dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, quanto ai ratei percepiti successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 602 cit..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)