Sez. 5, Sentenza n. 11314 del 29/08/2000 (Rv. 539859 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Avviso di accertamento di maggior valore - Impugnazione da parte del contribuente - Onere della prova - Ripartizione - Semplice deduzione, da parte del contribuente, della nullità per difetto o vizio di motivazione - Sufficienza - Conseguenze - Onere probatorio dell'Amministrazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente, dell'avviso di accertamento di maggior valore, sia pure con la semplice deduzione della nullità per difetto o vizio di motivazione, contiene un'implicita affermazione che il bene non ha il valore indicato dall'Ufficio, il quale ha pertanto l'onere di provare in giudizio un tale valore, indipendentemente da qualsiasi iniziativa della Commissione adita.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)