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Sez. 1, Sentenza n. 8995 del 25/08/1995 (Rv. 493720 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO | Avviso di accertamento di maggior valore - Impugnazione del contribuente - Questione relativa all'onere della prova del valore - Deduzione dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493720-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione del contribuente dell'avviso di accertamento di maggior valore, sia pure con la semplice deduzione della nullità per difetto o vizio di motivazione, contiene un'implicita affermazione che il bene non ha il valore indicato dall'Ufficio, che pertanto ha l'onere di provarlo in giudizio, indipendentemente da qualsiasi iniziativa della Commissione adita. Ne deriva che non è necessario, perché sorga il suddetto onere probatorio, che il contribuente - oltre la nullità dell'avviso per difetto di motivazione - anche la validità e ricorrenza in concreto degli elementi addotti dall'Amministrazione. La questione relativa all'onere della prova del valore (che è preliminare all'estimazione in concreto) rientra nella competenza della Commissione Tributaria Centrale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)