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Sez. 5, Sentenza n. 6201 del 22/03/2005 (Rv. 581294 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Avviso di accertamento - Impugnazione da parte del contribuente - Implicita affermazione dell'esattezza del valore dichiarato - Nullità dell'avviso - Deduzione - Rigetto - Conseguenze - Valore accertato - Prova - Onere - Amministrazione.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581294-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Nel contenzioso tributario, la contestazione giudiziale della validità dell'avviso di accertamento di maggior valore contiene l'affermazione, da parte del contribuente, dell'esattezza del valore dichiarato, di tal che il giudice che rigetti l'eccezione di nullità dell'avviso è tenuto, quand'anche ciò non sia stato esplicitamente richiesto dal contribuente, a valutare se le prove in atti siano sufficienti a sorreggere la tesi dell'amministrazione, disattendendola in caso di inerzia (fattispecie in tema di accertamento dell'ICI).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)