Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 21/04/1975 (Rv. 375122 - 01)
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
La sospensione del decorso dei termini di prescrizione, durante lo stato di guerra, disposta dall'art 1 del RDL 3 gennaio 1944 n 1 e prorogata dall'art 1 del DL lgt 24 dicembre 1944, n 392 (operante, in virtu del principio generale fissato dall'art 1165 cod civ, anche rispetto ai termini dell'usucapione), non rientrando tra le cause indicate nell'art 2942 n 2 cod civ e richiamate dall'art 1166 cod civ, e opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari. (Conf 696/73, mass n 362870; 984/71, mass n 350940; (Conf 531/71, mass n 350218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)