Sez. 2, Sentenza n. 1641 del 07/06/1973 (Rv. 364522 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
A seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale (in forza della sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 1971 n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636, nella parte in cui si stabiliva, agli effetti della invalidita pensionabile dell'assicurato, un diverso grado di riduzione della capacita di guadagno per gli operai (a meno di un terzo) e per gli impiegati (a meno della meta), il criterio di Determinazione del grado di invalidita pensionabile ('a meno della metà ) e diventato unico ed identico sia per gli impiegati che per gli operai. Tale criterio, quale 'jus superveniens', e applicabile nei giudizi in corso. (Conf 771/73, mass n 363024; 219/73, mass n 362044).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)