Sez. 2, Sentenza n. 219 del 23/01/1973 (Rv. 362044 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - OPERAIO OD IMPIEGATO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - OPERAIO OD IMPIEGATO - IRRILEVANZA.*
In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1972 n 160 della Corte costituzionale) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 635, nella parte in cui considera invalido, ai fini del trattamento pensionistico, l'operaio assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta a meno di un terzo, anziche a meno della meta, come stabilito per gli impiegati, deve considerarsi invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio od impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente a meno della meta. (V 2740/72, mass n 360418).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)