Sez. 3, Sentenza n. 2460 del 02/10/1973 (Rv. 365870 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Anche nei contratti per i quali e prescritta ad substantiam la Forma scritta, questa esigenza formale non impedisce che il consenso possa formarsi in momenti successivi, cosicche il contraente la cui sottoscrizione non figura nell'atto, puo validamente perfezionarlo, sia producendolo in giudizio, sia manifestando, con proprio atto scritto diretto all'altra parte la sua volonta di avvalersi del contratto, sempre che l'altra parte non abbia, nel frattempo, revocato il suo assenso. (Conf 282/72, mass n 356126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)