Sez. 5 - , Sentenza n. 3236 del 22/11/2019 Ud. (dep. 27/01/2020) Rv. 278151 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Art. 617-quinquies, cod. pen. - Natura - Reato di pericolo concreto – Conseguenze - Idoneità dell’apparecchiatura alla raccolta e memorizzazione dei dati - Necessità – Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare la idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite. (Fattispecie relativa alla installazione, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, di uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip, in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva omesso qualsiasi accertamento sulle idoneità delle apparecchiature installate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)