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Sez. 5, Sentenza n. 42183 del 07/09/2021 Ud. (dep. 18/11/2021) Rv. 282169 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Realizzazione della captazione – Assorbimento nel reato di frode informatica – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282169-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE

In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quinquies, Cod. Pen. art. 640 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)