Sez. 5, Ordinanza n. 5996 del 06/03/2024 (Rv. 670850-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Limiti - Contestazione di atti registrati - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla registrazione d'ufficio, in mancanza di richiesta dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 15, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), solo per accertare la conclusione di un contratto verbale che non è stato oggetto di registrazione, ma non anche per contestare atti o negozi che sono stati regolarmente sottoposti a registrazione, attribuendovi un diverso significato o negandone la sostanza economica, dovendo, in tali diverse posizioni, procedere ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, fermo il divieto di usare elementi extratestuali, o in base all'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 lett. C CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)