Sez. 5, Ordinanza n. 9446 del 09/04/2024 (Rv. 670851-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Registrazione d'ufficio della cessione verbale di azienda - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Instaurazione di contraddittorio preventivo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la cessione verbale di azienda è sottoposta a registrazione d'ufficio, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. d), del TUR, in caso di mancata richiesta da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b), e c) dello stesso TUR, sulla base di un accertamento dell'inscindibile collegamento di plurime cessioni di merci e attrezzature nel vincolo unitario di un complesso organizzato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, fondato su un regime semplificato di "prova indiretta", per cui, ove non sia previamente contestato uno specifico abuso di diritto, non si richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 com. 1 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D) CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. A), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)