Sez. 3, Sentenza n. 17572 del 18/07/2013 (Rv. 627721 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Fatto illecito - Risarcimento del danno - Decorso della prescrizione - Dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno - Fattispecie in tema di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, in relazione all'omessa e incompleta vigilanza su investimenti finanziari effettuati da società autorizzata ad operare come sua fiduciaria.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Posto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota l'illecito suddetto, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e finalizzata al ristoro dei danni derivanti dalla perdita di risparmi, affidati a società autorizzata ad operare come fiduciaria del medesimo Ministero perché fossero investiti in programmi finanziari, deve ritenersi che il "dies a quo" della prescrizione del diritto al risarcimento decorra non dalla revoca dell'autorizzazione, già rilasciata alla medesima società, ad operare come fiduciaria del Ministero, né dalla sua messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, bensì dal deposito dello stato passivo della liquidazione, in quanto solo in tale momento il soggetto danneggiato ha potuto apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società fiduciaria e, conseguentemente, l'intempestività, l'incompletezza e le omissioni nelle attività di vigilanza demandate al Ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)