Sez. 3, Sentenza n. 7710 del 16/04/2015 (Rv. 635098 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento di un terzo - Non riconducibilità alla previsione di cui all'art. 404 cod. proc. civ. - Ammissibilità dell'intervento - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio non è ammissibile l'intervento volontario del terzo che non versi in una delle situazioni previste dall'art. 404 cod. proc. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'intervento, nel giudizio ex art. 394 cod. proc. civ., del soggetto titolare di un'obbligazione di garanzia rispetto a quella ancora oggetto di lite, sul rilievo che egli vantasse una situazione soggettiva né autonoma rispetto a quella delle parti del rapporto obbligatorio, ma semmai accessoria ad una di esse, né tantomeno incompatibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)