Sez. 2, Sentenza n. 2456 del 16/04/1984 (Rv. 434481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DI TERZI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DI TERZI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di rinvio, che è giudizio a cognizione limitata il cui thema decidendum è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di Cassazione che lo dispone, non è consentita l'intervento di terzi in causa che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse con la domanda della tutela relativa. (Conf 4351/77, mass n 387953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)