Sez. 2, Sentenza n. 964 del 25/02/1978 (Rv. 390302 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATO RECAPITO AL DESTINATARIO DEL PIEGO RACCOMANDATO ED INOSSERVANZA DELLE FORMALITA IMPOSTE ALL'AGENTE POSTALE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATO RECAPITO AL DESTINATARIO DEL PIEGO RACCOMANDATO ED INOSSERVANZA DELLE FORMALITA IMPOSTE ALL'AGENTE POSTALE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
La notificazione per mezzo del servizio postale deve ritenersi inesistente quando il piego raccomandato non sia stato recapitato al destinatario per assenza del medesimo e per Mancanza di altre persone atte a riceverlo, e non siano state adempiute dall'agente postale le formalita prescritte dall'art 175 RD 18 aprile 1940 n 689, poiche il rischio del mancato adempimento di esse e a carico del notificante.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)