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Sez. 2, Sentenza n. 964 del 25/02/1978 (Rv. 390302 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATO RECAPITO AL DESTINATARIO DEL PIEGO RACCOMANDATO ED INOSSERVANZA DELLE FORMALITA IMPOSTE ALL'AGENTE POSTALE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390302-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATO RECAPITO AL DESTINATARIO DEL PIEGO RACCOMANDATO ED INOSSERVANZA DELLE FORMALITA IMPOSTE ALL'AGENTE POSTALE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*

La notificazione per mezzo del servizio postale deve ritenersi inesistente quando il piego raccomandato non sia stato recapitato al destinatario per assenza del medesimo e per Mancanza di altre persone atte a riceverlo, e non siano state adempiute dall'agente postale le formalita prescritte dall'art 175 RD 18 aprile 1940 n 689, poiche il rischio del mancato adempimento di esse e a carico del notificante.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)