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Sez. 2, Sentenza n. 5359 del 18/06/1987 (Rv. 453943 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO DA NOTIFICARE O DELLE PERSONE LEGITTIMATE - OBBLIGHI DELL'UFFICIALE POSTALE.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453943-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO DA NOTIFICARE O DELLE PERSONE LEGITTIMATE - OBBLIGHI DELL'UFFICIALE POSTALE.*

Con riguardo all'ipotesi in cui il destinatario dell'atto da notificare ovvero le persone a ciò legittimate non siano reperite, a differenza della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario per cui questi deve procedere a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. ed, espletate le formalità ivi previste, la notificazione si ha per eseguita, nella notificazione a mezzo posta ex art. 149 cod. proc. civ., prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 890 del 1982, l'ufficiale postale deve fare menzione degli adempimenti prescritti dall'art. 175 R.d. 18 aprile 1940 n. 689 (deposito del plico presso l'ufficio postale, rilascio del relativo avviso presso il destinatario, menzione di tale rilascio nell'avviso di ricevimento) sul retro della busta e restituire il piego al mittente ufficiale giudiziario, con la conseguenza che non risultando (dall'avviso di ricevimento) che il destinatario abbia avuto conoscenza dell'atto, la notificazione deve ritenersi inesistente, e non se ne possa disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (applicazione del principio a conferma della declaratoria di inammissibilità di un appello del quale era stata disposta la rinnovazione della notificazione dopo che il plico era stato restituito all'ufficiale giudiziario con la scritta "ritornato al mittente" e "destinatario irreperibile"). (Conf 2095/84, mass n 434140; (Conf 177/83, mass n 425000; (Conf 964/78, mass n 390302; (diff 2847/78, mass n 392265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)