Sez. 2, Sentenza n. 177 del 10/01/1983 (Rv. 425000 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA CONSEGNA DEL PLICO PER ASSENZA DEL DESTINATARIO E DI PERSONA ATTA A RICEVERLO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - COMPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 175 DEL R.D. N. 689 DEL 1940 - MOMENTO DETERMINANTE - INOSSERVANZA DI UNA DI TALI FORMALITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA CONSEGNA DEL PLICO PER ASSENZA DEL DESTINATARIO E DI PERSONA ATTA A RICEVERLO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - COMPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 175 DEL R.D. N. 689 DEL 1940 - MOMENTO DETERMINANTE - INOSSERVANZA DI UNA DI TALI FORMALITÀ - CONSEGUENZE.*
La notificazione per mezzo del servizio postale, in ipotesi di mancata consegna per assenza del destinatario e di persona atta a ricevere il plico, non si perfeziona se l'agente postale non esegue le formalità previste dall'art. 175 del R.d. 18 aprile 1940 n. 689 (deposito del plico presso l'ufficio postale, rilascio del relativo avviso presso il destinatario e restituzione del plico medesimo al mittente dopo l'inutile giacenza di esso, protrattasi per dieci giorni, presso l'ufficio), del cui mancato adempimento il notificante si assume il rischio prescegliendo il mezzo di notificazione del servizio postale, sicché la presunzione iuris et de iure dell'avvenuta notifica, in caso di mancata consegna del plico, non deriva dal fatto obbiettivo che l'agente postale si sia recato all'indirizzo indicato del destinatario ed abbia dato atto dell'assenza di costui e di persona atta a ricevere il plico, ma dal completamento, da parte dell'agente stesso, delle suindicate formalità, con la conseguenza che l'inosservanza anche di una sola di queste comporta non la nullità della notifica, bensì la sua inesistenza, come tale non sanabile con la Costituzione dell'intimato. (V 6326/80, mass n 410067; (V 6607/79, mass n 403348; (V 964/78, mass n 390302).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)