Sez. 1, Sentenza n. 36751 del 17/09/2008 Cc. (dep. 25/09/2008) Rv. 241139 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Istanza - Termine prolungato per i recidivi - Condizione di applicabilità: recidiva dichiarata in sentenza - Conseguenze.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
Il maggior termine di otto anni dall'estinzione dell'ultima pena, previsto per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi, non è applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di condanna. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di inammissibilità della relativa istanza da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza sulla base delle sole annotazioni del certificato del casellario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)