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Sez. 1, Sentenza n. 670 del 30/01/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207044 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Istanza - Termine - Prolungamento nei confronti dei recidivi - Opera solo se la recidiva è stata dichiarata in sentenza.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207044-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

Il maggio termine di dieci anni dall'estinzione dell'ultima pena, previsto dall'art. 179, comma secondo, cod. pen. per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi, non è applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di condanna. (Fattispecie nella quale il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione sulla base delle sole annotazioni del certificato del casellario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)