Sez. 1, Sentenza n. 37503 del 19/09/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288846-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Permesso premio - Disciplina restrittiva prevista dall'art. 30-quater legge n. 354 del 1975 - Presupposti - Applicazione in sentenza della recidiva reiterata - Necessità .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina restrittiva prevista dall'art. 30-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 251 del 2005, le quale comporta un innalzamento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei permessi premio, si applica solamente se la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna in esecuzione.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 quater CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)