Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17403 del 30/07/2014 (Rv. 632281 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Danno da emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Proposta di transazione avanzata dal danneggiato - Obbligatorietà dell'accettazione da parte del Ministero della Salute - Esclusione - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della Salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 33, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)