Sez. U, Ordinanza n. 2050 del 03/02/2016 (Rv. 638221 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE (UMANO) | Danni da emotrasfusione - Rifiuto della P.A. all'istanza di transazione del danneggiato - Impugnazione - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE (UMANO)
In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l'impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l'atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 33, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)