Sez. 3, Sentenza n. 26047 del 29/11/2005 (Rv. 584841 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Obbligatorietà - Transazione con ente pubblico - Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - "Ad substantiam" - Necessità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi con la forma scritta, trova integrale applicazione anche con riferimento a transazioni concluse da enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)