Sez. L, Sentenza n. 837 del 26/02/1977 (Rv. 384450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO NELLA MISURA PREVISTA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE - SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITA PREESISTENTE O CONCORSO DI QUESTA CON ALTRA INFERMITA AUTONOMA SOPRAVVENUTA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO NELLA MISURA PREVISTA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE - SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITA PREESISTENTE O CONCORSO DI QUESTA CON ALTRA INFERMITA AUTONOMA SOPRAVVENUTA - RILEVANZA.*
In tema di invalidita pensionabile, qualora si accerti che la infermita o la minorazione fisio-psichica, preesistente al rapporto assicurativo, non aveva gia prodotto anteriormente all'inizio del rapporto stesso una riduzione della capacita di guadagno nella misura prevista dalla legge per la concessione della pensione di invalidita, l'infermita o minorazione medesima e sempre rilevante al fine di stabilire quale sia, nell'ambito del rapporto assicurativo in concreto considerato, l'effettiva capacita di guadagno dello assicurato che intenda ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita, e deve, quindi, essere sempre valutata qualora la capacita di guadagno si sia ulteriormente ridotta nel corso del rapporto assicurativo, sino a raggiungere il grado di pensionabilita; e cio sia che la pensionabilita sia derivata dal semplice aggravarsi dell'infermita o minorazione preesistente, sia che risulti determinata dal concorso di questa con altra infermita o minorazione del tutto autonoma, che pur non interessando lo stesso sistema anatomico e funzionale gia leso, comporti tuttavia, in base a un giudizio unitario e globale del quadro clinico e patologico correlato con tutti gli altri elementi di valutazione da tenersi presenti in materia, una riduzione della capacita di guadagno nella misura prevista dalla legge per la concessione della pensione di invalidita. (Conf 2750/71, mass n 353917).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)