Sez. 1, Sentenza n. 15576 del 08/03/2001 Ud. (dep. 13/04/2001) Rv. 219665 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Soggetto attivo - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, scopo della norma di cui all'art.6 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, (il quale prevede che lo straniero extracomunitario debba esibire, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, il permesso o la carta di soggiorno, nonché il passaporto o altro documento di identificazione), è quello di rendere identificabile, sulla base di documenti in loro possesso, tutti i cittadini stranieri extracomunitari, prescindendo della loro condizione di clandestinità: ne consegue che destinatario della norma predetta non è solo l'extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno, ma qualsiasi extracomunitario che, essendo irregolarmente presente in Italia, non sia in grado di provare la propria identità, anche con documenti diversi dal permesso o dalla carta di soggiorno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)