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Sez. 1, Sentenza n. 14008 del 11/11/1999 Ud. (dep. 06/12/1999) Rv. 214829 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6, comma terzo, legge n. 40 del 1998 - Cittadino extracomunitario sprovvisto di documento di identificazione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214829-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998 n. 40, che prevede il fatto del cittadino extracomunitario il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non si applica allo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento o per averlo smarrito, o perché gli è stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione. (Conf. Sez. 1^, 11 novembre 1999 n. 14009, Bersi, nonché n. 14011, Kalil, entrambe non massimate; contra Sez. 1^, 4 novembre 1999 n. 14291, Belazi, non massimata, nonché 9 novembre 1999 n. 14002, Fathi, RV: 214828).

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)