diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13562 del 04/11/1999 Ud. (dep. 29/11/1999) Rv. 214843 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Mancata esibizione del documento di identità - Disciplina dettata dal'art.6, comma 3, della legge n.40 del 1998 - Applicabilità della fattispecie nei confronti degli stranieri, anche se clandestini - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214843-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il reato previsto dall'art.6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione e la condizione dello straniero, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per il quale viene punito lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve ritenersi configurabile non soltanto nei confronti degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma anche nei confronti degli stranieri clandestini. (A sostegno di tale affermazione, la S.C. ha fatto riferimento, per un verso, al testuale tenore della norma incriminatrice la quale, sanzionando non il "rifiuto" ma la "mancata esibizione" di uno dei documenti in essa esemplificativamente indicati, presuppone che di un tale documento lo straniero abbia l'obbligo di munirsi, salvo che sia nell'impossibilità di farlo "per giustificati motivi", da intendersi come non collegabili ad un proprio comportamento volontario; per altro verso, alla desumibilità di detto obbligo anche da un'interpretazione sistematica di tutta la normativa vigente in materia di soggiorno di extra-comunitari, con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 286 del 1998, il primo dei quali - riproducendo il comma secondo dell'abrogato art. 144 del T.U. delle leggi di P.S. - prevede la possibilità che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano dubbi sulla sua identità personale; il secondo prevede il rilascio allo straniero, su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di un "documento di identificazione" espressamente indicato come "non valido per l'espatrio"). (Diff. sez. I, 11 novembre 1999, n. 969, P.G. in proc. Karim).

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)