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Sez. 2, Sentenza n. 8332 del 01/09/1997 (Rv. 507426 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Pluralità di assegnatari di alloggio economico e popolare - Regolamento del "condominio di gestione" - Clausola attributiva all'unico coassegnatario presente, del potere di rappresentare gli altri in assemblea - Validità.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507426-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

È valida la clausola di regolamento di un "condominio di gestione", costituito anticipatamente ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 17 gennaio 1959 n.2, fra assegnatari di alloggi di edilizia popolare ed economica, che attribuisca all'unico coassegnatario presente il potere di rappresentare in assemblea anche gli altri, coerentemente con quanto dispone per i condomini in senso tecnico l'art. 67 disp. att. cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 67, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 67, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)