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Sez. L - , Ordinanza n. 5625 del 26/02/2019 (Rv. 652893 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Controversia sul rapporto sostanziale - Litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e l’agente della riscossione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652893-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)