Sez. L, Sentenza n. 23984 del 11/11/2014 (Rv. 633315 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali - Opposizione - Legittimazione passiva del solo ente impositore - Sussistenza - Opposizione proposta anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione - Valore di mera "denuntiatio litis" - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera "denuntiatio litis" che non vale ad attribuirgli la qualità di parte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)