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Sez. 1, Sentenza n. 2026 del 07/04/1998 Cc. (dep. 04/07/1998) Rv. 211030 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Contenuto delle prescrizioni - Sovrapponibilità a quello di pena accessoria tipica - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211030-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

I commi quinto e sesto dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) non prevedono alcuna limitazione in ordine al contenuto delle prescrizioni che, quindi, purché non contrarie alla legge e non immotivatamente afflittive, devono considerarsi legittime se rispondenti alla finalità di impedire al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati. Ne consegue che il contenuto delle prescrizioni può anche essere identico, sia pure parzialmente, a quello di una pena accessoria tipica. (Fattispecie nella quale il tribunale di sorveglianza aveva imposto, fra l'altro, all'affidato, per tutto il periodo della prova, il divieto di assumere, mantenere ed esercitare funzioni di sindaco di società, nonché funzioni direttive, di rappresentanza in società ed enti di qualunque tipo, ad eccezione delle associazioni prive di fine di lucro e di quelle costituite per l'esercizio della professione, sovrapponibile alla pena accessoria di cui all'art. 223 della legge fallimentare).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)