Sez. L, Sentenza n. 2945 del 28/04/1983 (Rv. 427858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - FREQUENZA AI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E BENEFICIO DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - RAPPORTO DI SINALLAGMATICITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - FREQUENZA AI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E BENEFICIO DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - RAPPORTO DI SINALLAGMATICITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Essendo l'integrazione salariale una prestazione previdenziale, non è configurabile, tra la frequenza dei corsi di riqualificazione professionale e il beneficio dell'integrazione salariale straordinaria, un rapporto di sinallagmaticità, analogo a quello intercorrente fra prestazione lavorativa e retribuzione, che, nel silenzio della normativa in materia (la quale collega la perdita del beneficio soltanto ai casi di rifiuto della frequenza o di irregolarità della medesima), giustifichi, in base ai principi generali sull'inadempimento delle obbligazioni, la riduzione della integrazione salariale nel caso (non integrante gli estremi della irregolare frequenza) di singole o sporadiche assenze da detti corsi (nella specie, per solidarietà con altri lavoratori in sciopero). (V 6130/80, mass n 409878).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 17, Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Legge 09/02/1979 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)