Sez. L, Sentenza n. 9832 del 06/07/2002 (Rv. 555576 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rendita unica costituita in relazione ad infortunio e successiva malattia professionale - Revisione dopo il decennio dalla costituzione della rendita per l'infortunio - Limiti - Rendita non inferiore a quella già consolidata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Per il combinato disposto degli artt. 80, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 1318 del 1989, 83, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di tempestiva revisione dell'unica rendita costituita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata da un infortunio e da una successiva malattia professionale, vanno accertati sia i postumi dell'infortunio, ancorché sia trascorso il decennio dalla data della costituzione della rendita per lo stesso, che quelli della malattia professionale, e va valutato, con giudizio di sintesi, il grado complessivo della inabilità permanente causato dall'uno e dall'altra, con l'unico limite costituito dalla misura minima della rendita, che non potrà in nessun caso essere inferiore a quella corrispondente alla inabilità permanente stabilizzata in relazione all'infortunio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)