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Sez. L, Sentenza n. 8084 del 27/08/1997 (Rv. 507202 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Sentenza Corte Cost. n. 318 del 1989 - Costituzione di rendita unica anche in relazione ad infortuni con postumi già consolidati - Ammissibilità - Limiti - Misura della rendita unica - Non inferiore a quella già consolidata - Revisione della rendita unica entro il decennio della sua costituzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507202-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione della rendita da infortunio sul lavoro, la sentenza n. 318 della Corte Cost., riconoscendo la legittimità della costituzione di rendita unica ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965 anche nel caso in cui per uno degli infortuni i postumi si siano già consolidati per il passaggio del decennio, ha ammesso la possibilità di nuova valutazione medico - legale dei postumi consolidati dopo il decennio e della loro incidenza invalidante, con l'unico limite costituito dalla misura minima della rendita, che non può essere in nessun caso inferiore a quella a suo tempo liquidata e già stabilizzata in relazione al primo infortunio. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica entro il decennio della sua costituzione, essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)