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Sez. L, Sentenza n. 12998 del 05/09/2003 (Rv. 566582 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Costituzione di rendita unica anche in relazione ad infortuni con postumi già consolidati - Ammissibilità - Limiti - Misura della rendita unica - Non inferiore a quella già consolidata - Revisione della rendita unica - Termine decorrente dalla costituzione della rendita - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566582-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati; tuttavia, in sede di liquidazione, la rendita complessiva da erogare non potrà mai essere inferiore a quella precedentemente consolidata, e quindi, anche in sede di revisione, vale il c.d. limite esterno, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 318 del 1989, ha ritenuto essere operante in sede di costituzione della rendita unica. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica entro il decennio dalla sua costituzione, essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata. Tuttavia, una volta che sia decorso il termine per la revisione, decorrente dalla data di costituzione della rendita unica, il grado di inabilità riconosciuto diventa immodificabile. (Nella specie, trattandosi di revisione disposta a tre anni di distanza dalla unificazione delle rendite, e non essendo quindi decorso il termine entro il quale la revisione può essere disposta, la S.C. ha ritenuto ininfluente esaminare il problema se in caso di rendita unica per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il termine per la revisione vada individuato nel decennio ovvero nel quindicennio dalla costituzione della rendita unica).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)