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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22815 del 29/09/2017 (Rv. 645508 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Danno consistente nell'eliminazione di una servitù di passaggio sul fondo espropriato e nella conseguente interclusione del fondo dominante - Indennità dovuta dalla p.a. - Misura pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva - Limiti.
Stato
decisa il 2017-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645508-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Qualora l’esecuzione dell’opera pubblica determini l’eliminazione di una servitù di passaggio esistente sul fondo espropriato e la conseguente interclusione del fondo dominante, il proprietario dello stesso subisce un danno “in re ipsa”, quantificabile nella diminuzione di valore del fondo, sicché deve essere liquidata in favore del medesimo una indennità pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva e, solo ove detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di valore del fondo intercluso, la relativa indennità deve essere commisurata alla minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)