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Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 30/03/1979 (Rv. 398210 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - INDENNITA DOVUTA DALLA PA - MISURA - LIMITE - DIMINUZIONE DI VALORE DEL FONDO DANNEGGIATO - DANNO CONSISTENTE NELL'ELIMINAZIONE DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO SUL FONDO ESPROPRIATO E NELLA CONSEGUENTE INTERCLUSIONE DEL FONDO DOMINANTE - INDENNITA - MISURA PARI ALLA SOMMA OCCORRENTE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU COATTIVA EX ART 1051 COD CIV - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398210-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - INDENNITA DOVUTA DALLA PA - MISURA - LIMITE - DIMINUZIONE DI VALORE DEL FONDO DANNEGGIATO - DANNO CONSISTENTE NELL'ELIMINAZIONE DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO SUL FONDO ESPROPRIATO E NELLA CONSEGUENTE INTERCLUSIONE DEL FONDO DOMINANTE - INDENNITA - MISURA PARI ALLA SOMMA OCCORRENTE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU COATTIVA EX ART 1051 COD CIV - LIMITI.*

L'indennita dovuta dalla pubblica amministrazione per i danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica (cosiddetta responsabilita per Atti legittimi, di cui all'art 46 della legge 25 giugno 1865, n 2359) trova il suo limite invalicabile nella diminuzione di valore del fondo danneggiato dall'esecuzione di detta opera: ne consegue che, qualora l'esecuzione dell'opera pubblica comporti l'eliminazione di una servitu di passaggio esistente sul fondo espropriato e la conseguente interclusione del fondo dominante, deve essere liquidata al proprietario del fondo intercluso un'indennita pari alla somma occorrente per la Costituzione di una servitu coattiva, ai sensi dell'art 1051 cod civ, su uno o piu fondi vicini e, solo nell'ipotesi in cui detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di valore del fondo intercluso, la relativa indennita deve essere commisurata alla minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)