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Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/04/1997 (Rv. 503934 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennità dovuta dalla P.A. - Liquidazione - Criteri - Danni consistenti nell'interclusione del fondo - Indennità - Sua misura pari alla somma necessaria a ripristinare l'accesso alla pubblica via - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503934-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

L'indennità prevista dall'art. 46 legge n. 2359 del 1865 è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal proprietario di un immobile a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica, pertanto essa può essere legittimamente commisurata al costo dei lavori necessari ad eliminare il suddetto pregiudizio, sempre che la somma a tal fine necessaria non sia superiore a quella corrispondente alla diminuzione di valore dell'immobile. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al pregiudizio economico subito dal proprietario di un fondo a seguito della realizzazione di un'opera pubblica che ne aveva determinato l'interclusione, aveva liquidato la relativa indennità facendo riferimento non alla diminuzione di valore del fondo, ma alla somma, inferiore, necessaria per il ripristino di un comodo accesso alla pubblica via mediante la costruzione di una rampa).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)