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Sez. 3, Sentenza n. 4783 del 15/09/1979 (Rv. 401374 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONE DI DETRAZIONE DAL PREZZO RICHIESTO DAL VALORE DEI MIGLIORAMENTI RECATI AL FONDO - CONTROPROPOSTA - CONFIGURABILITA - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE - DECADENZA DEL COLONO.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401374-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONE DI DETRAZIONE DAL PREZZO RICHIESTO DAL VALORE DEI MIGLIORAMENTI RECATI AL FONDO - CONTROPROPOSTA - CONFIGURABILITA - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE - DECADENZA DEL COLONO.*

La dichiarazione del colono di volere esercitare il diritto di prelazione agraria ex art 8 della legge n 590 del 1965 a condizione che dal prezzo richiesto sia detratto il valore di miglioramenti recati al fondo, costituisce accettazione condizionata della proposta del proprietario, e cosi configura una controproposta che deve essere accettata dal concedente per il perfezionamento del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, in Mancanza di tale accettazione, il colono decade dal diritto di prelazione e dalla possibilita di esercitare il riscatto.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)