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Sez. 3, Sentenza n. 529 del 28/01/1989 (Rv. 461637 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONE DI DETRAZIONE DAL PREZZO RICHIESTO DAL VALORE DEI MIGLIORAMENTI RECATI AL FONDO - CONTROPROPOSTA - CONFIGURABILITÀ - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE - DECADENZA DEL COLONO.*
Stato
decisa il 1989-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461637-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONE DI DETRAZIONE DAL PREZZO RICHIESTO DAL VALORE DEI MIGLIORAMENTI RECATI AL FONDO - CONTROPROPOSTA - CONFIGURABILITÀ - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE - DECADENZA DEL COLONO.*

La dichiarazione dell'affittuario coltivatore diretto di volere esercitare il diritto di prelazione agraria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 a condizione che il prezzo richiesto sia diminuito con riguardo al valore dei miglioramenti recati al fondo ed alla situazione di interclusione del fondo medesimo, costituisce accettazione condizionata della proposta del proprietario e così configura una controproposta che deve essere accettata dal concedente per il perfezionamento del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, in Mancanza di tale accettazione, l'affittuario decade dal diritto di prelazione e dalla possibilità di esercitare il riscatto. (V 3450/80, mass n 407291; (V 27/79, mass n 396031; (Conf 4783/79, mass n 401374).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)