Sez. 3, Sentenza n. 1467 del 16/03/1981 (Rv. 412132 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE SOTTO LA CONDIZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEL MUTUO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VALIDITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE SOTTO LA CONDIZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEL MUTUO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VALIDITA.*
E ben vero che il diritto di prelazione agraria spettante al coltivatore del fondo, nell'ipotesi in cui il proprietario intenda alienarlo, puo essere fatto valere unicamente con l'accettazione pura e semplice della proposta di alienazione notificata ai sensi dell'art 8, quarto comma, della legge 26 maggio 1965 n 590 (nel testo sostituito dall'art 8 della legge 14 agosto 1971 n 817), sicche deve ritenersi non validamente esercitato ove l'accettazione sia condizionata; ma tale principio opera esclusivamente in relazione alla condicio facti, ossia all'evento futuro ed incerto incidente sull'efficacia del negozio per volonta delle parti, e, pertanto, non osta a che l'accettazione in questione sia subordinata dal coltivatore al conseguimento del mutuo della somma necessaria per pagare il prezzo, in quanto detto finanziamento, derivando ex lege dalla sua Mancanza la caducazione del rapporto, costituisce condicio iuris dell'accettazione e non muta natura solo perche espressamente richiamato dall'interessato. (V 4783/79, mass n 401374; (V 27/79, mass n 396031; (contra 3450/80, mass n 407291).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)