Sez. L, Sentenza n. 15745 del 21/10/2003 (Rv. 567552 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione a ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro - Posizione del lavoratore - Legittimazione ad agire o ad intervenire in giudizio - Sussistenza - Esclusione - Incapacità a testimoniare - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
All'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro per omissioni contributive, il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)