Sez. 1, Sentenza n. 2034 del 30/09/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157811 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIBERO CONVINCIMENTO - NOZIONE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIBERO CONVINCIMENTO - NOZIONE.*
Nel processo penale vige il principio del libero convincimento del giudice cui è consentito di utilizzare qualsiasi elemento, anche deduttivo, induttivo o presuntivo, che, non escluso espressamente dalla legge né dalla logica conseguenzialità del sillogismo, abbia in sè l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto. Libero convincimento che non significa, però, libero arbitrio, né libertà di giudicare, né che il giudice possa utilizzare per il giudizio le sue congetture personali o le sue personali opinioni, ma che significa, invece, libertà nella acquisizione dei suddetti elementi e, soprattutto, libertà di valutarli senza limiti per pervenire alla formulazione di un giudizio che sia il risultato logico dell'esame critico degli elementi acquisiti al processo o dallo stesso emergenti. (V mass n 151926; (V mass n 151503; (V mass n 149081; (V mass n 140061 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)